Bonifici istantanei: novità in vigore dal 9 ottobre 2025

I bonifici istantanei sono stati introdotti nel 2017 dall’European Payments Council (EPC) mediante la definizione dello schema di pagamento “SEPA Instant Credit Transfer” (SCT Inst) che consente -tramite Prestatori di Servizi di Pagamento e regole concordate- di effettuare in pochi secondi trasferimenti di denaro in euro tra conti bancari nell’area SEPA (Single Euro Payments Area / Area Unica dei Pagamenti in Euro).

Recentemente il “Regolamento UE 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (che modifica i regolamenti UE n. 260/2012 e UE 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e UE 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)”[1] è intervenuto sulla regolamentazione di questa tipologia di bonifici prevedendo l’introduzione di importanti modifiche volte a standardizzarne l’offerta e l’operatività, armonizzandola su prassi uniformi, e a renderne maggiormente sicuro l’utilizzo.

Le nuove norme valgono in tutti i 20 Paesi UE in cui viene utilizzato l’euro e per ogni pagamento, compresi quelli transfrontalieri. Dal 2027 le stesse regole verranno poi estese agli altri 7 stati membri dell’Unione che non utilizzano l’euro.

Il Consiglio Europeo per i Pagamenti (European Payments Council – EPC) ha quindi elaborato la versione 2025 del regolamento sui bonifici istantanei SEPA (SCT Inst)[2], in adeguamento ed implementazione della previgente versione del 2023, rendendola conforme agli obblighi previsti dal citato Regolamento UE 2024/886. Questa versione del regolamento SCT Inst entrerà definitivamente in vigore il 5 ottobre 2025 (tempistica scelta anche in relazione alle date di entrata in vigore del sopra citato Regolamento UE 2024/886) e resterà applicabile fino al 21 novembre 2027.

Queste normative prevedono pertanto nuovi requisiti obbligatori per i bonifici istantanei in euro, che interessano i Prestatori di Servizi di Pagamento situati nello Spazio Economico Europeo.

Alcuni di questi requisiti sono peraltro già entrati in vigore a partire dal 9 gennaio 2025 u.s. ed in particolare:

* l’obbligo per i Prestatori di Servizi di Pagamento che già offrivano ai propri clienti la possibilità di effettuare bonifici istantanei di applicare una tariffa non superiore a quella già applicata sul bonifico ordinario;

* l’obbligo per i Prestatori di Servizi di Pagamento che già offrivano ai propri clienti la possibilità di effettuare bonifici istantanei di consentire ai propri clienti anche di ricevere bonifici istantanei,

Dal 9 ottobre 2025 entreranno in vigore anche ulteriori importanti requisiti, in particolare:

* l’obbligo per tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento che offrono l’esecuzione di bonifici ai propri clienti di offrire a questi ultimi anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei attraverso i medesimi canali già messi a disposizione, sia digitali che tradizionali;

* l’obbligo della verifica del beneficiario (cosiddetta VOP = Verification of Payee), che permetterà di verificare in tempo reale la corrispondenza tra l’IBAN ed il nome del beneficiario (oppure altri identificativi come la partita IVA o il Codice LEI) così come indicati dall’ordinante, prima della definitiva autorizzazione all’invio delle somme.

Il VOP (la cui introduzione riguarderà peraltro anche i bonifici SEPA ordinari e non solo quelli istantanei) è un sistema interbancario ideato ed impostato per evitare il più possibile che vengano commessi errori nei trasferimenti di denaro, prevenendoli e rendendo così più certi e sicuri i pagamenti digitali. Il sistema, messo a disposizione gratuitamente a cura dei Prestatori di Servizi di Pagamento, segnalerà in pochi secondi all’ordinante la presenza di eventuali incongruenze tra IBAN e beneficiario inseriti. Gli esiti della verifica incrociata dei dati inseriti dall’ordinante e dell’intestatario del conto di destinazione potranno evidenziare la presenza di: “corrispondenza”, “non corrispondenza”, “non disponibilità della verifica” oppure di “quasi corrispondenza” (indicando il sistema, solo in quest’ultimo caso di “quasi-corrispondenza”, anche il nominativo associato all’identificativo del conto di pagamento inserito, il tutto sempre nel rispetto delle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali).

A questo punto, qualora non vi sia corrispondenza perfetta, l’ordinante potrà decidere se modificare i dati inseriti ed effettuare una nuova verifica, oppure se procedere ugualmente con il pagamento, assumendosi direttamente la responsabilità dell’autorizzazione all’invio che impartirà.

Questa previa verifica obbligatoria potrà rivelarsi molto utile quando si opererà con bonifici istantanei, perché con l’autorizzazione all’invio la disposizione diventa immediatamente irrevocabile e non è più possibile intervenire per bloccare il trasferimento dei fondi sul conto corrispondente all’IBAN indicato.

I Prestatori di Servizi di Pagamento, inoltre, dovranno effettuare verifiche sui propri utenti, per verificare che non siano persone o enti soggetti a misure restrittive finanziarie “mirate” e conseguentemente per impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti intestati a tali soggetti, nonché per congelare immediatamente i fondi inviati ai medesimi conti, ciò che potrebbe essere utile sia per prevenire operazioni fraudolente, sia in un’ottica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

I bonifici istantanei, secondo la normativa di cui sopra, dovranno essere inoltre garantiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutti i giorni dell’anno e il trasferimento del denaro dal conto dell’ordinante al conto del beneficiario dovrà essere garantito entro pochi secondi (meno di 10 secondi).

Per consentire il controllo sul tempo massimo di esecuzione il Prestatore di Servizi di Pagamento tramite il quale è stato ordinato il bonifico istantaneo deve apporre una marca temporale che indica il momento in cui il disponente ha dato la sua autorizzazione alla transazione e questa è stata inserita al pagamento. Entro massimo 5 secondi dovrà essere fornita una risposta da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario con l’indicazione che i fondi sono stati resi disponibili a quest’ultimo (messaggio di conferma positivo) o che la transazione SCT Inst è stata rifiutata (messaggio di conferma negativo che recherà anche il relativo codice di causale). Il tempo massimo di esecuzione previsto è stato pertanto modificato da 10 a 5 secondi per rispettare il limite massimo di 10 secondi stabilito dal Regolamento SEPA modificato come sopra.

Inoltre con l’ultima e nuova versione dello Scheme Rulebook per i bonifici istantanei è stata introdotta una modifica al punto 2.5 “Limit Value” rispetto alla versione 1.2 del 2023 del medesimo, secondo quanto previsto dal sopra citato regolamento SEPA UE 2024/886[3]. Non risulta più previsto, infatti, un importo massimo stabilito a livello di istruzioni generali, importo che peraltro era già stato recentemente (14 novembre 2023) innalzato e fissato a 100.000,00 Euro per ogni singola operazione sia in entrata che in uscita.

Viene, però, previsto che i Prestatori di Servizi di Pagamento mantengano la discrezionalità di stabilire autonomamente i limiti massimi delle transazioni, ciò che se da un lato toglie quindi un limite generale, dall’altro, richiederà attenzione nella verifica di quali limiti di importo ogni Prestatore di Servizi di Pagamento potrà prevedere come applicabili ai propri clienti sia per operazioni in uscita che per operazioni in entrata. Tali limiti, anche al fine di prevenire il più possibile frodi ed abusi, potranno essere previsti quindi sia dal Prestatore di Servizi di Pagamento a livello generale per i suoi clienti, sia dall’utente stesso al quale potrà essere consentito (anche tramite il proprio home banking), in base alla propria propensione al rischio, di introdurre dei limiti all’importo delle somme trasferibili con riferimento al proprio conto di riferimento, limiti che potranno essere tanto su base giornaliera quanto per singola operazione, uguali o inferiori a quelli eventualmente già previsti per i bonifici ordinari.

Sicuramente i bonifici istantanei diventeranno sempre più frequenti e sempre più usuali in Europa, ma sarà necessario trovare un punto di equilibrio e fornire agli utenti informazioni ed istruzioni più chiare possibili, in modo che questo utilissimo strumento non venga utilizzato con leggerezza, consentendo così che l’implementazione dei sistemi di verifica e sicurezza introdotta possa raggiungere i risultati prefissati.

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